Costituzione e Scopi
Articolo 1 – E’ costituita con sede in Vicenza .Via del progresso…n°37…..un’associazione che assume la denominazione di Incontrarsi. Essa è una associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed ha natura di associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e di ente associativo come normato dall’art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni. L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad altre associazioni ed enti a finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni ad adottarne la tessera quale tessera sociale. Articolo 2 – L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, senza scopo di lucro ed a favore dei propri associati, lo sviluppo di attività ricreative, culturali e sportive atte a favorire i rapporti sociali e gli inter scambi personali. In particolare l’associazione promuove le seguenti attività: ballo, musica, animazione socio culturale, spettacolo, arte varia, gastronomia, attività ludica, sportiva, ricreativa quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giochi elettronici e di società. Inoltre saranno promosse tutte le altre attività in sintonia con finalità ricreative e che venissero ritenute idonee dagli organi sociali a soddisfare le esigenze ricreative e culturale dei soci. Inoltre l’associazione può: -partecipare a tutte le iniziative organizzate dalle organizzazioni, enti ed associazioni a cui vorrà aderire; -gestire, in modo complementare alle attività istituzionali e ad esclusivo benefico dei propri associati, un servizio di somministrazione di cibo e bevande e di spaccio di materiale promozionale presso le sedi delle proprie attività ed organizzare viaggi e soggiorni turistici; -porre in essere attività di natura commerciale in modo non prevalente e compatibile con la natura di ente non commerciale. L’Associazione ha carattere pacifista, e pertanto si oppone alla violenza come abuso sulla libertà altrui e come atto criminoso verso la natura. L’Associazione combatte l’uso della droga come male sociale, dichiarando che segnalerà alle autorità competenti, e allontanerà chiunque ne faccia uso. L’Associazione rifiuta e combatte il fenomeno della prostituzione e dello sfruttamento o favoreggiamento della stessa, in qualunque forma lo stesso si espliciti, e fa divieto inderogabile ai propri Soci di pretendere o richiedere o comunque accettare dei compensi, regali o altre utilità dall’Associazione o ad altri Soci, per la propria partecipazione a giuochi o intrattenimenti che coinvolgano la sfera della propria sessualità. La violazione del divieto di cui al coma precedente, comporta l’immediata espulsione del Socio che si sia reso responsabile di tale violazione, nonché le dovute segnalazioni alle autorità competenti
I Soci
Articolo 3 – Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzare ovvero colui che partecipa all’attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età razza, religione, nazionalità,( per gli stranieri in regola con le leggi Italiane per l’immigrazione) o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazione ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali. Articolo 4 – Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali. Articolo 5 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a Dirigente da esso delegato, con osservanza delle seguente modalità: 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali; 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; 3) pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il richiedente acquista la status di socio al momento della presentazione della domanda e del pagamento dell’eventuale quota associativa e ha diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Il Direttivo ratificherà alla prima riunione. Nel caso la domanda venda respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera e anche meccanografica. Articolo 6 – I soci sono tenuti: - al pagamento delle quote sociali; - alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese degli organi sociali. Articolo 7 – E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissione, espulsione o radiazione. I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi: 1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni sociali; 2) si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; 3) arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.
Organi dell’Associazione
Articolo 8 – Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 9 – Per l’espletamento di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro. Articolo 10 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Le Assemblea dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. L e Assemblee possono essere convocate o a mezzo lettera all’indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell’Associazione, almeno 8(otto) giorni prima della data stabilita, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale della convocazione. La convocazione deve restare visibile nei 20 giorni che precedono la data dell’Assemblea. In entrambi i casi la convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione. Articolo 11 – L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che và dal 31 dicembre al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizione di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare L’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine. Essa: - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; - approva i bilanci o rendiconto economico finanziari di ogni anno; - elegge il Consiglio Direttivo; - delibera sulle modifiche statutarie, sui ricorsi previsti dall’art. 5(non ammissione di socio) e 7 (Espulsione e radiazione del socio) del presente statuto. Articolo 12 – L’Assemblea Straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; - allorchè ne facciano richiesta motivata almeno i 2/5 (due quinti) dei soci. L’Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello che viene richiesta. Articolo 13 – In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. La seconda convocazione può avvenire mezzora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I Soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita patria potestà. Non sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio di voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. Articolo 14 – Per deliberare sulle modifiche da apportare alla statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti. Articolo 15- L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario nominato dall’Assemblea stessa. Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra i soci e resta in carica quattro anni. I consiglieri sono rieleggibili. Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alla attività svolta. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti regolarmente eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione ordinaria. Articolo 18 – Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate nell’apposito Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, a cura di un segretario scelto dal Presidente tra i Presenti. Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 2) approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 3) compilare i progetti per l’impegno del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 4) fissare le quote sociali; 5) formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 6) deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci; 7) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione. Articolo 20 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale. E’ sua cura redigere il bilancio d’esercizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano a un altro Consigliere all’uopo incaricato. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello statuto di socio e per volontà del Consiglio Direttivo. Articolo 21 Il Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, eletto dal Congresso Zonale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che, in seduta plenaria, eleggono nel proprio seno, il Presidente. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con le regole ed i vincoli imposti dalla legislazione vigente, per quanto concerne l’attività sindacale; su attivazione degli associati, per le funzioni di giustizia interna. Il Collegio, per l’esercizio delle sue funzioni, si auto regolamenta.
Il Patrimonio sociale e il bilancio
Articolo 22 – Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; 2) dai contributi, erogazione e lasciti diversi 3) dalle somme versate dai soci (quota sociale, quote di frequenza ecc.) 4) da fondo di riserva. Articolo 23 – Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. Articolo 24 – Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo quanto previsto all’art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all’art. 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili. Articolo 25 – Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: 1) al fondo di riserva; 2) per iniziative di carattere ricreativo, assistenziale, culturale, sportivo; 3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti. E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Articolo 26 – Le attività dell’associazione sono finanziate da: 1) le quote sociali; 2) le quote di frequenza; 3) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dall’associazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, sarà retribuito con un basso interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
Durata e scioglimento dell’Associazione
Articolo 27 – La durata dell’associazione è illimitata. L’Assemblea delibera con maggioranza prevista dall’art. 14 del presente statuto sullo scioglimento e sulla designazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, in alternativa sull’assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali, sentito il parere dell’eventuale organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996. a tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
Il Regolamento interno e rinvio
Articolo 28 – Particolari norme e funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Articolo 29 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci promotori nella seduta del 03/12/2008 svoltasi a Vicenza. in Via del progresso n. 37. |
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